
Scuola dell’obbligo, tutto quello che devi sapere a riguardo
L’istruzione scolastica impartita dagli istituti didattici nel nostro ordinamento è considerato un diritto inalienabile di ogni persona. Tutti i cittadini, si legge nella Costituzione italiana, hanno diritto alla formazione scolastica, oltre ad avere l’obbligo per determinati anni previsti dalla normativa. Nella carta fondamentale si legge infatti che la scuola è “aperta” a tutti: “L’istruzione inferiore, continua la Costituzione, conferita agli studenti per almeno otto anni, è obbligatoria e non ha alcun costo economico”. Ciò significa che la formazione scolastica viene considerata un elemento imprescindibile nello sviluppo della personalità degli individui, perché consente a questi di acquisire le conoscenze culturali necessarie a svolgere i propri diritti fondamentali con consapevolezza, e introdursi così nel mondo del lavoro con le giuste competenze professionali.
Ecco perché la normativa impone ai giovani la frequenza della scuola fino a una determinata età, allo scopo di studiare e svilupparsi culturalmente, oltre che per acquisire le conoscenze necessarie a svolgere l’attività lavorativa/professionale in modo adeguato dopo che gli stessi avranno ottemperato all’obbligo scolastico. L’istruzione rappresenta dunque un dovere per noi stessi e per la società, perché ci permette di crescere e sviluppare le nostre attitudini, consentendoci di introdurci nel mondo del lavoro con più facilità. Ma cosa dice la normativa in Italia in ordine all’istruzione obbligatoria? E fino a che età si parla di “scuola dell’obbligo” nel nostro Paese? Cerchiamo di approfondire insieme gli aspetti fondamentali della normativa italiana sull’istruzione scolastica.
Perché la legge impone la formazione scolastica? Quali sono le funzionalità dell’istruzione e cosa dice la Costituzione italiana?
L’obbligo scolastico si sostanzia nell’imposizione, da parte della normativa italiana, di frequentare un istituto scolastico fino a una determinata età minima, per un determinato numero di anni obbligatori. Si tratta forse di una delle conquiste più importanti dell’epoca moderna, essendo ormai assodato che l’istruzione è uno degli strumenti più importanti (se non l’unico) che permette a bambini e ragazzi di sviluppare la propria personalità. L’obbligo scolastico formativo è anche finalizzato a ridurre uno dei problemi più importanti nel mondo dell’istruzione: la c.d “dispersione scolastica”. Si tratta dell’abbandono della scuola da parte dei giovani.
Detto ciò, vediamo cosa dispone la legge sulla scuola dell’obbligo al riguardo, come funziona il sistema scolastico nel nostro Paese e fino a che età l’istruzione rappresenta un vero e proprio dovere e obbligo.
Come funziona la scuola dell’obbligo in Italia?
Il sistema scolastico italiano prevede la possibilità di frequentare tre cicli di studi didattici diversi: il primo si sostanzia nell’erogazione formativa data dalla scuola elementare o primaria, che riguarda gli infanti con un’età degli studenti dai 6 agli 11 anni, e che corrisponde a una durata complessiva di cinque anni. Successivamente l’allievo dovrà iscriversi alla scuola secondaria di primo grado, nota anche come scuola secondaria inferiore o scuola media. Si tratta di un ciclo di studi che dura complessivamente tre anni, e accompagna la crescita didattica dei giovani a partire dagli 11 anni di età fino ai 13-14 anni.
Successivamente i giovani studenti dovranno frequentare un istituto scolastico superiore secondario, noto anche come “scuola superiore o scuola di secondo grado”: si tratta di un percorso di studi che si protrae per cinque anni, qui infatti gli studenti entrano a 14 anni ed escono a 18-19 anni di età. Al termine di ogni ciclo di studi è previsto il superamento da parte dello studente di una prova conclusiva, che se superata permette di passare al ciclo di studi successivo. Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, tuttavia, l’esame finale non consente soltanto di accedere al successivo ciclo di studi (ad esempio un giovane che ha superato l’esame di terza media può iscriversi a un percorso di scuola superiore scelto), ma permette anche di ricevere il c.d “diploma”: un titolo necessario che consente di accedere con migliori opportunità nel mondo del lavoro e/o, in alternativa, di iscriversi a un corso universitario per conseguire una laurea. L’adempimento complessivo del percorso formativo scolastico prevede dunque una durata totale che ammonta a 13 anni, di questi anni l’obbligo scolastico è così suddiviso: inizia a 6 anni e si conclude a 19. In sostituzione della scuola secondaria la normativa italiana permette allo studente di conseguire una qualifica professionale, tramite la frequentazione di un corso tecnico con una durata minima di tre anni. Premesso ciò vediamo cosa dice esattamente la normativa in materia di obbligo scolastico ed età minima.
Il sistema scolastico obbligatorio: età minima
Nello stato italiano, un’importante porzione del percorso educativo scolastico si sostanzia nella “scuola dell’obbligo”. Ciò avviene in considerazione del fatto che, la normativa attualmente vigente in materia di istruzione didattica, ne impone l’obbligo di frequentazione per uno specifico numero minimo di anni ed età specifica.
Nel nostro ordinamento giuridico la formazione scolastica è obbligatoria per una durata complessiva di 10 anni: si tratta di un adempimento a cui devono far fronte tutti i giovani, a partire dai sei anni di età fino ai sedici. Il fine di questa disposizione normativa è quello di far sì che, il giovane scolaro, possa frequentare un percorso capace di conferire un titolo di secondo grado, o in alternativa una qualifica professionale entro i 18 anni d’età (così come dispone espressamente la legge n. 296 del 27/12/2006). Ciò significa che il percorso di studi fino ai 16 anni di età non è facoltativo, ma viene imposto a tutti i giovani: questi devono necessariamente frequentare e portare al termine un percorso didattico erogato da un istituto scolastico, per minimo 10 anni (DM n. 139 del 22/08/2007) fino al compimento di 16 anni.
L’obbligo formativo in Italia: come funziona?
Oltre al suddetto obbligo scolastico, la disciplina prevista dalla legge italiana prevede anche un generale “l’obbligo formativo” a capo dello studente: si tratta di un diritto/dovere previsto nei confronti dei giovani che hanno già adempiuto il loro obbligo scolastico (ovvero terminati gli anni minimi di scuola obbligatoria). In particolare ci riferiamo a quei giovani che hanno frequentato e conseguito un titolo di studio rilasciato da una scuola secondaria, oppure una qualifica professionale in seguito alla frequentazione di un corso professionalizzante e formativo della durata complessiva non minore ai tre anni. In questi casi la legge prevede il diritto di continuare gli studi fino ai 18 anni, potendo comunque il giovane scegliere come proseguire negli studi.
La prima possibilità che ha infatti lo studente è quella di continuare il percorso di studi nello stesso plesso scolastico, in modo da terminare l’intero ciclo formativo e didattico fornito dall’istituto pubblico o privato scelto. In alternativa il giovane può optare anche per la “formazione professionale”: un sistema che appartiene alla competenza della Regione e non dello Stato come istituzione. Il giovane può, infine, decidere di seguire un corso di formazione per adulti presso un centro formativo provinciale, o direttamente iniziando il c.d. apprendistato. Questo consente infatti al giovane di introdursi gradualmente nel mondo del lavoro acquisendo al contempo competenze professionali specifiche.
Iscrizione scuola dell’obbligo: come funziona?
Per accedere agli istituti scolastici italiani, di qualsiasi grado e ordine, il giovane in età scolare deve effettuare una specifica istanza presso la scuola di proprio interesse (la richiesta di iscrizione può essere effettuata anche da un genitore o da un’altra persona che ne possiede la potestà genitoriale). A partire dall’anno scolastico 2013/14, il Ministero della pubblica istruzione e ricerca ha dato la possibilità di completare l’iscrizione direttamente tramite il sito online, in modo rapido e semplice, così come prevede il D.lgs. 95/2012 e dalla Legge 135/2012: questa modalità di iscrizione rappresenta un metodo obbligatorio per le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
L’iscrizione dello studente avviene tramite la piattaforma del MIUR: si tratta del portale messo a disposizione dei cittadini. Durante la procedura di registrazione il sistema chiede all’utente di scegliere l’istituto scolastico, indicando anche due ulteriori scuole alternative. In questo modo, qualora non fosse possibile inserire il giovane nel primo istituto scelto, lo stesso potrà essere inserito nell’altro plesso scolastico con posti liberi. Per le scuole paritarie invece, l’uso del servizio online del sito del MIUR è soltanto facoltativo, mentre non è stato completamente predisposto per l’iscrizione alle scuole per gli infanti: per loro infatti la registrazione tramite il portale online non è obbligatoria. Per effettuare l’iscrizione in modo regolare è importante rispettare le date prestabilite dal MIUR ogni anno, in base a quanto determinato ogni anno scolastico.
Legge scuola dell’obbligo: sanzioni e provvedimenti, cosa dispone al riguardo la normativa vigente?
Tutte le famiglie italiane, genitori di infanti e adolescenti, sono invitati dalla legge a rispettare l’obbligo scolastico imposto dalla stessa. Si tratta di una responsabilità a carico di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità dello scolaro. Questi, nel caso in cui non rispettare la prescrizione di legge relativa all’obbligo di istruzione, andranno incontro all’erogazione nei loro confronti di specifiche sanzioni, così come prevede l’art. 731 del codice penale.
Quest’ultimo dispone che in caso di assenza scolastica immotivata e prolungata, i genitori degli studenti appartenenti alla scuola primaria e secondaria di primo grado, o chi ne esercita la potestà genitoriale, andrà incontro a una multa. Diverso dall’assenza immotivata e prolungata è il caso dell’abbandono scolastico protratto in seguito all’assolvimento degli anni di istruzione obbligatoria previsti dalla legge, ovvero delle scuole secondarie di secondo grado: questa non viene infatti punita dall’ordinamento giuridico, e di conseguenza non sono previste sanzioni per il genitore inadempiente. La responsabilità investe anche le figure dirigenziali degli istituti scolastici: questi, in particolare, hanno il dovere e l’obbligo di vigilare sul rispetto dell’obbligo scolastico imposto agli alunni, in modo da segnalare eventuali anomali riscontrate al MIUR.